Legge 10, cosa cambia dal 3 giugno 2026: tutte le novità

legge 10 giugno 2026

Cos’è la Legge 10

La Legge 10 del 9 gennaio 1991 è la norma che disciplina il contenimento dei consumi energetici negli edifici. Nata in risposta alla crisi energetica degli anni Settanta e alle crescenti preoccupazioni ambientali, è uno dei riferimenti fondamentali per chiunque operi nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica. Il suo obiettivo è garantire che ogni edificio rispetti determinati standard di efficienza energetica, così da ridurre i consumi e le emissioni.

A che tipo di interventi si applica

La Legge 10 si applica a un’ampia gamma di interventi edilizi. Riguarda innanzitutto gli edifici di nuova costruzione, per i quali è obbligatoria senza eccezioni. Ma si estende anche alle ristrutturazioni importanti, alle installazioni di nuovi impianti termici, agli ampliamenti e, in certi casi, anche a interventi parziali sull’involucro come la sostituzione di finestre o l’isolamento di pareti.

La relazione tecnica: il documento chiave

Il principale adempimento richiesto dalla Legge 10 è la redazione di una relazione tecnica da parte di un professionista abilitato. Questo documento raccoglie tutti i calcoli e le verifiche energetiche necessari a dimostrare che il progetto rispetta i requisiti di legge: dall’efficienza dell’involucro edilizio (pareti, tetti, pavimenti, finestre) al rendimento degli impianti termici, fino alla quota di energia prodotta da fonti rinnovabili. La relazione tecnic va depositata in Comune insieme agli elaborati di progetto per ottenere il titolo abilitativo edilizio. A lavori conclusi, una verifica di conformità è necessaria anche per ottenere l’agibilità dell’edificio.

I tre ambiti della conformità energetica

La verifica Legge 10 si articola attorno a tre ambiti principali. Il primo riguarda le dispersioni termiche attraverso pareti, il secondo ambito riguarda gli impianti: i sistemi di riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e produzione di acqua calda sanitaria devono rispettare precisi requisiti di rendimento e efficienza. Il terzo pilastro è quello delle fonti rinnovabili: una quota minima dell’energia dell’edificio deve provenire da sistemi come il solare termico, il fotovoltaico o le pompe di calore, contribuendo così a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

Le novità dal 3 giugno 2026

Con l’entrata in vigore del D.M. 28 ottobre 2025, il quadro normativo si rinnova in profondità. La novità più rilevante riguarda i ponti termici, ovvero quei punti dell’edificio dove il calore si disperde più facilmente. Il nuovo decreto impone di calcolarli e di includerli nell’edificio di riferimento, rendendo le verifiche più precise e più esigenti.

Cambia anche la relazione tecnica. Il progettista deve ora argomentare le proprie scelte, spiegare perché ha adottato determinate soluzioni e, se non ha adottato soluzioni migliorative, giustificarne la mancata adozione.

Infine, si ampliano gli obblighi sulle fonti rinnovabili: grazie all’integrazione con il D.Lgs. 5/2026 e il D.Lgs. 199/2021, la quota obbligatoria di energia rinnovabile si estende ora anche a molti interventi di ristrutturazione, non più solo alle nuove costruzioni.

Nuovi sistemi entrano nel perimetro delle verifiche: pompe di calore, sistemi BACS, infrastrutture per la mobilità elettrica, teleriscaldamento e cogenerazione devono essere valutati e documentati nel progetto energetico.

 

 

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